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Quesiti tratti dal Sito Internet
"Diritto all'Ambiente" - Area "Domande e Risposte"
DOMANDA Un mio professore di diritto nel proporre un certo esempio, ha esordito in questi termini:"il fidocidio non e' reato, cioe' se io uccido un cane con una bastonata o con una fucilata, senza infliggergli dolore, perche' muore sul colpo, non commetto reato!" E' corretta questa interpretazione della legge oppure no? Se così non fosse potete aiutarmi a contestare questa affermazione, magari con specifiche sentenze? vi ringrazio sin da ora per il vostro generoso e utile servizio informativo.
RISPOSTA (a cura della Dott.ssa Mariagrazia Chianura): L’attuale art. 727 codice penale è da considerarsi anacronistico in quanto volto a tutelare il sentimento di pietà umana nei confronti degli animali. Tuttavia la giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso della configurabilità di tale reato anche nel caso di uccisione ingiustificata di un animale, quando non sia previsto da leggi speciali ( ad es. la legge sulla caccia). Il nuovo disegno di legge sul maltrattamento degli animali, già approvato dalla Camera dei Deputati, è stato studiato proprio per rispondere a questa nuova sensibilità nei confronti degli animali, e quindi proibire tutti gli abusi nei confronti degli animali, come anche le uccisioni senza alcuna causa. A rigor di norma, il reato (ormai da sostituire) può apparire a volte scarsamente applicabile, ma allo stato il "fidocidio" è stato sempre ritenuto da giurisprudenza moderna ed evoluta come illecito. Certamente il nuovo testo (elaborato dalla LAV con la collaborazione del nostro direttore dott. Santoloci) rivoluziona i concetti ed inserisce nel codice penale un titolo dedicato proprio alla tutela degli animali come esseri viventi e senzienti ed allora ogni interpretazione sarà chiarissima: tali episodi rientrano totalmente nella nuova ipotesi di reato senza alcun dubbio e necessità di sentenze "integrative".
DOMANDA Nel caso in cui un soggetto venga colto sul fatto di abbattere con una fucilata un gatto randagio è possibile contestargli la violazione dell'art 727 C.P? E nel caso in cui l'animale venisse solamente ferito? Qualcuno afferma che, dal momento in cui l'animale viene "freddato", non si possa contestare tale violazione in quanto l'animale in questione non viene sottoposto a strazi o sevizie prolungate. Posso contestare la violazione di tale articolo del codice penale dal momento che l'abbattimento è del tutto gratuito ed ingiustificato?
RISPOSTA (a cura di Maurizio Santoloci ed Augusto Atturo): Nell'ipotesi di un randagio non di proprietà di alcuna persona non è applicabile l’arcaico art. 638 CP (uccisione o danneggiamento di animali altrui). Sussiste invece l'ipotesi di reato di cui all'art. 727 CP giacchè è sempre apparso logico nella dottrina e nella giurisprudenza che nell’incrudelimento, strazio o sevizie rientra certamente ed a maggior ragione anche la successiva morte dell’animale. In questo caso l’uccisione è connotata dai parametri di illegalità sopra trascritti. In ogni caso proprio il fatto che ancora sussistono (comprensibilmente attesa la infelice formulazione della norma) i dubbi prospettati, appare particolarmente auspicabile l’approvazione della nuova legge sul maltrattamento degli animali promossa dal LAV e già approvata dalla Camera. Il testo sarà chiarissimo ed episodi similari saranno con certezza assoluta sottoposti e pene severe (anche detentive). |